Amministrazione Trasparente
La legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160) al comma 249 dell’art. 1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus valorizzazione e merito) , già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (Rif. CCNL Scuola aprile 2018) , sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.
Infatti all’articolo 40, comma 2, del CCNL 2016-2018 si stabilisce che le risorse del bonus confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF).
Pertanto le somme destinate a questo scopo rientrano nelle attività di contrattazione integrativa con la RSU di ogni istituto e possono essere utilizzate per compensare il maggiore impegno dei docenti e del personale ATA , e per qualsiasi scopo volto a migliorare l’offerta formativa e per ogni altro valido obiettivo.
Il contratto integrativo di scuola stabilisce i criteri, fissa la destinazione delle risorse del Bonus e del FIS, destinato al personale docente ed Ata, nella stessa ripartizione percentuale.
Il sistema di valutazione e misurazione della performance ai sensi dell’ art. 7, d.lgs. n. 150/2009 non è di competenza delle istituzioni scolastiche (art. 74, comma 4 del d.lgs. n. 150/2009)





